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Chiarimento

  • Gentile Federazione Italiana Canottaggio, con la presente in relazione allo schema di contratto allegato siamo a porre le seguenti eccezioni: 1-NOMINA RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI "L'appaltatore" data la natura delle prestazioni erogate agisce come Titolare del Trattamento dei dati (e non già come responsabile) in quanto decide il “cosa, perché, quanto e per quale scopo” del trattamento dei dati dei viaggiatori. In particolare, "L'appaltatore" seleziona quali categorie di dati personali secondo le necessità relative alle prenotazioni; quali fornitori di servizi e tool dovrà usare per le prenotazioni; i servizi commerciali e le attività commerciali per le quali i dati saranno usati. Tutte queste attività sono condotte in conformità con le previsioni applicabili in materia di privacy, incluso il GDPR. Questa visione è corroborata anche dalle valutazioni dell’Article 29 Working Party, che ha appunto dedicato alla questione un passaggio dell’Opinion 1/2010 (che siamo disponibili a inviarvi). 2- REGIME DI RESPONSABILITA' "L'appaltatore" in quanto Agenzia di Viaggi Intermediaria ritiene opportuno di emendare il testo del contratto, al fine di allinearlo alle disposizioni che disciplinano l’attività delle Agenzie di Viaggi intermediarie, e nello specifico alla Convenzione di Bruxelles sul contratto di viaggio (approvata con Legge 1084/1977) che regola la responsabilità dell’Agenzia intermediaria escludendola per fatto o atto del fornitore dei servizi (vettore, hotel, ecc.). Richiamiamo al riguardo l’articolo 17 della Convenzione per il quale “qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei sevizi separati, è considerato come se fosse stato concluso del viaggiatore”, e l’articolo 22, comma 3, per il quale “l'intermediario di viaggi non risponde dell'inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto”. Chiediamo nello specifico che il Contratto venga modificato per riflettere i seguenti principi: “l’Appaltatore – che è un’agenzia di viaggio intermediaria – è obbligata a svolgere i servizi oggetto dell’Accordo con la diligenza qualificata dell’Agente di Viaggi. L’Appaltatore non sarà responsabile di azioni che esulano dal suo controllo con riferimento ai servizi appaltati, oppure di ogni infortunio, perdita, danno, ritardo, mancato adempimento, irregolarità o qualsiasi conseguenza ivi derivante, che può essere causato da omissione, o inadempienza o qualsiasi altra azione o mancata azione del fornitore di servizi di viaggio (es. hotel, vettore ecc), compreso il fornitore di qualsiasi strumento di prenotazione online. In particolare, l’Appaltatore non garantisce o assicura l’effettiva erogazione, da parte del fornitore di servizi di viaggio, dei servizi di viaggio prenotati. Qualora un fornitore di servizi di viaggio risulti inadempiente prima di fornire un servizio turistico per il quale è già stato corrisposto il pagamento, ai fini del rimborso, la Federazione potrà rivolgersi esclusivamente a tale fornitore inadempiente o alla sua società assicuratrice. Le Parti convengono di risarcire e sollevare l’altra parte da ogni responsabilità, perdita, costo o spesa di terzi derivante direttamente dal mancato adempimento di tale Parte agli obblighi di cui al presente contratto. Fatti salvi i limiti inderogabili di cui all’articolo 1229 cod. civ, la totale responsabilità dell’Appaltatore in virtù del presente Accordo sarà limitata all’equivalente dei Corrispettivi (“Fees”) corrisposti dalla Federazione nel corso del primo anno di Contratto, ma non supererà, in alcun caso, l’importo dei Corrispettivi effettivamente ricevuti dall’Appaltatore al momento in cui si è verificata la richiesta di risarcimento. Nessuna delle Parti né le rispettive Affiliate saranno responsabili di eventuali perdite di profitto, affari, avviamento o per eventuali perdite o danni speciali, indiretti, punitivi o consequenziali, derivanti dall’esecuzione dell’Accordo e dei Contratti, in qualunque modo essi siano stati causati e indipendentemente da eventuali negligenze o colpe” Ringraziandovi per il vostro cortese riscontro porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

    Domanda del: 03/09/2019 aggiornata il 03/09/2019
  • Con riferimento alla domanda di chiarimento si precisa quanto segue:

    - nomina responsabile esterno trattamento dati: si conferma quanto indicato nella domanda di chiarimento;

    - regime di responsabilità: ferme restando le norme applicabili ai servizi resi dall’appaltatore, si conferma quanto previsto nella documentazione di gara e si rinvia allo Schema di Contratto.

     

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